Con la presente, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del decreto legislativo in oggetto, comunichiamo che la nostra Società ha provveduto all’attivazione di un canale interno di segnalazione ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (Attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali).
Il canale di segnalazione prevede la possibilità di effettuazione delle segnalazioni tramite raccomandata postale o tramite messaggio su segreteria telefonica con SIM e telefono cellulare dedicati e sarà gestito dal Sig. Francesco Livi in qualità di gestore effettivo e dal Sig. Massimo Mainardi quale gestore supplente.
Invitiamo a visionare la procedura di seguito riportata per l’effettuazione di eventuali segnalazioni da parte dei soggetti abilitati in base al d.lgs. 24/2023.
Tavullia, 11 dicembre 2023
1. Premessa ed inquadramento normativo
Il presente regolamento è adottato da FIAM ITALIA Srl allo scopo di adeguare la propria organizzazione interna alla disciplina introdotta dal d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, di recepimento della Direttiva UE 2019/1937, (protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione) per i soggetti privati che nell’ultimo anno hanno impiegato in media almeno 50 lavoratori subordinati.
In particolare, volontà di FIAM ITALIA SRL è definire un sistema volto a permettere la segnalazione di fatti e condotte illecite che ledano l’integrità dell’Azienda.
Il regolamento tiene conto delle Linee guida in materia elaborate e pubblicate dall’Agenzia Nazione Anti Corruzione (ANAC) con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.
Il regolamento specifica:
2. I soggetti che possono procedere alle segnalazioni
Le segnalazioni di illeciti possono essere effettuate da:
3. Le tipologie di illeciti che possono essere oggetto di segnalazione
Il presente regolamento, sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 24/2023, si riferisce alle segnalazioni di violazioni delle disposizioni normative dell’Unione Europea e della relativa normativa nazionale di attuazione, suscettibili di ledere l’integrità di FIAM ITALIA Srl.
In particolare, le segnalazioni, che hanno come indefettibile presupposto la buona fede del segnalante, possono riguardare: violazioni di cui il segnalante abbia avuto diretta conoscenza o fondato sospetto, violazioni di cui abbia il fondato sospetto di una futura commissione, condotte volte ad occultare dette violazioni.
Le segnalazioni possono avere ad oggetto violazioni della normativa europea di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) n. 3),4),5) e 6) D.Lgs. 10 marzo 2023, n.24.
Si tratta, più nello specifico, di violazioni della normativa europea e della relativa normativa nazionale di attuazione in materia di:
Le segnalazioni legate a contestazioni, rivendicazioni, richieste relative ad interessi personali, al contratto di lavoro del segnalante, al suo rapporto con colleghi e superiori non rientrano nell’oggetto del presente regolamento e non saranno prese in considerazione.
4. Destinatario delle segnalazioni e modalità di effettuazione
Canale interno
FIAM ITALIA Srl, richieste osservazioni alla RSU aziendale in data 11.12.2023 e non avendole ricevute da parte della stessa entro il termine fissato, ha attivato un canale interno di segnalazione, incaricando della gestione il Sig FRANCESCO LIVI (gestore principale) e il Sig MASSIMO MAINARDI (sostituto)
Si precisa che il Sig. MASSIMO MAINARDI assumerà le funzioni di gestore delle segnalazioni solo in caso di assenza prolungata del gestore principale o nell’eventualità che una segnalazione indichi quest’ultimo come persona segnalata.
Il gestore delle segnalazioni è tenuto a gestire in autonomia le segnalazioni ricevute nel pieno rispetto della riservatezza del segnalante, con l’applicazione dei principi e delle misure di cui al Regolamento UE 2016/679 in materia di riservatezza dei dati personali ed in particolare fornendo al segnalante l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.
Le segnalazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:
La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:
L’identità del segnalante sarà conosciuta esclusivamente dal gestore delle segnalazioni, il quale è tenuto a garantire la massima riservatezza al riguardo.
Le segnalazioni effettuate in forma anonima potranno essere prese in considerazione e vagliate solo se precise e circostanziate. In caso contrario, non essendo possibile provvedere a contattare il segnalante per ottenere ulteriori informazioni e chiarimenti, non saranno prese in considerazione.
In ogni caso, non sarà possibile assicurare la maggiore tutela al segnalante contro eventuali condotte ritorsive, come previsto dal d.lgs. 24/2023, fintanto che la sua identità resterà sconosciuta.
Nel caso che la segnalazione risulti fondata e sulla base di tale segnalazione l’Azienda debba provvedere all’attivazione di una procedura disciplinare nei confronti del segnalato, sarà richiesto al segnalante il consenso alla rivelazione della sua identità, solo nel caso in cui la conoscenza della stessa sia indispensabile per la difesa dell’incolpato. Qualora il segnalante non presti il consenso alla rivelazione della propria identità la segnalazione non sarà utilizzabile a fini disciplinari.
Nel caso in cui il procedimento disciplinare origini da accertamenti ulteriori e distinti rispetto alla segnalazione (anche se conseguenti alla stessa) l’identità del segnalante non potrà essere rivelata.
Il consenso non sarà richiesto nel caso in cui, a seguito della segnalazione, sia attivato un procedimento con il coinvolgimento dell’Autorità Giudiziaria e la stessa richieda l’identità del segnalante.
Canale esterno – Segnalazione tramite ANAC
Il segnalante potrà procedere alla segnalazione attraverso il canale di segnalazione attivato dall’Agenzia Nazionale Anti Corruzione (ANAC), attraverso il sito https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing nei seguenti casi:
Divulgazione pubblica
Il segnalante potrà effettuare la divulgazione pubblica qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
La divulgazione pubblica consiste nel rendere di pubblico dominio le informazioni relative alla violazione, diffondendole attraverso mezzi di comunicazione di massa, mezzi elettronici o strumenti comunque in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
Si evidenzia che la divulgazione pubblica è una modalità di segnalazione assolutamente residuale, sia per i presupposti stringenti che ne sono alla base, sia per la delicatezza delle conseguenze che possono derivare al soggetto segnalato ed all’azienda, soprattutto in caso di infondatezza della segnalazione stessa.
Si precisa, altresì, che in questo caso la protezione del segnalante opera soltanto qualora siano stati rispettati i presupposti, previsti per l’effettuazione di una segnalazione pubblica.
5. Procedura successiva alla segnalazione
Entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione il gestore delle segnalazioni darà conferma scritta al segnalante dell’avvenuta ricezione tramite raccomandata.
Successivamente, il segnalante potrà essere contattato dal gestore delle segnalazioni, nel caso che siano necessarie ulteriori informazioni o chiarimenti rispetto a quanto segnalato.
All’atto della ricezione di una segnalazione, indipendentemente dalla modalità utilizzata, il gestore delle segnalazioni provvederà ad attribuire un numero identificativo progressivo che ne consentirà l’identificazione univoca ed annoterà la segnalazione in un apposito registro informatico contenente:
Il gestore delle segnalazioni procederà al vaglio della segnalazione ricevuta, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, svolgendo tutte le attività che risultino necessarie, quali ad esempio:
L’attività istruttoria deve essere completata entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione, salvo necessità di un differimento del termine, che dovrà essere motivata dal gestore delle segnalazioni.
Terminata la fase istruttoria, il gestore delle segnalazioni valuta la fondatezza della segnalazione ricevuta e:
Nell’ipotesi di fondatezza della segnalazione, l’Amministratore Delegato, ricevuta la relazione da parte del gestore delle segnalazioni, coadiuvato dalle figure aziendali di cui sia opportuno il coinvolgimento, potrà procedere a:
Il segnalato, nel rispetto della sua riservatezza, potrà essere sentito dalla Direzione aziendale nell’ambito dell’istruttoria e potrà produrre osservazioni scritte e documenti.
6. Gli strumenti di tutela del segnalante
Il d.lgs. 24/2023 prevede che il segnalante debba ricevere una tutela specifica per evitare qualsiasi tipo di ritorsione a seguito della sua segnalazione.
Affinché la tutela venga assicurata, devono ricorrere le seguenti condizioni:
Nei casi a) e b) di cui sopra, il segnalante potrà essere soggetto a procedura disciplinare e qualora dalla segnalazione sia derivato un danno reputazionale nei confronti di FIAM ITALIA Srl, il segnalante potrà essere chiamato a rispondere del danno cagionato.
Il segnalante (fermo quanto sopra precisato) non potrà essere oggetto di atti ritorsivi quali, a titolo esemplificativo, licenziamento, demansionamento, trasferimento e ogni altra azione che comporti effetti negativi sul contratto di lavoro che saranno quindi da considerarsi nulli. La tutela spetta al segnalante anche nel caso in cui la segnalazione sia considerata non fondata all’esito dell’istruttoria, purché effettuata secondo buona fede.
La tutela di cui sopra si estende:
In caso di rivelazione/diffusione di:
la punibilità del segnalante è esclusa solo in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
7. Tutela della riservatezza dei dati personali
FIAM ITALIA Srl è titolare del trattamento di tutti i dati personali inerenti la segnalazione, con riguardo alla persona del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti eventualmente coinvolti ed ha conseguentemente aggiornato il proprio Registro dei trattamenti di cui all’art. del Regolamento UE 2016/679.
I dati sono trattati adottando idonee misure finalizzate alla tutela della riservatezza, integrità e disponibilità degli stessi, sulla base di una preventiva valutazione d’impatto ai sensi dell’art. 35 del Regolamento UE 2016/679 e saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento delle attività conseguenti alla segnalazione e comunque per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di riscontro della segnalazione. I dati non strettamente necessari per la gestione della segnalazione saranno cancellati immediatamente dopo la ricezione.
I soggetti gestori delle segnalazioni sono stati autorizzati al trattamento e conseguentemente istruiti sulle idonee misure per la riservatezza dei dati personali trattati nell’esercizio della propria funzione.
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Il regolamento è portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati tramite affissione nella bacheca aziendale e pubblicazione in apposita sezione del sito internet www.fiamitalia.it.
Il regolamento sarà tempestivamente aggiornato nel caso di modifiche normative in materia, di cambiamenti organizzativi dell’Azienda tali da impattare sull’applicazione del regolamento, di introduzione di nuovi strumenti, anche tecnologici, che modifichino le modalità operative descritte.
Tavullia, 15.12.2023
Fiam Italia Srl
Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione
Dott. Vittorio Livi
Giacomo Mornico
Irene Sartor
Marco Tonet
Nicola Carpene
Simone De Gasperin
Webkolm